Assegno unico e universale per percettori Rdc: arretrati con decorrenza dal mese di marzo

L’Inps procederà al riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate di integrazione Rdc/AU, con decorrenza dal mese di marzo dell’anno di competenza dell’AU, indipendentemente dalla data di presentazione del modello “Rdc – Com/AU” (messaggio del 22 giugno 2022, n. 2537).

Con riguardo alle modalità di percezione dell’AU per i nuclei beneficiari di Rdc, il riconoscimento dell’integrazione Rdc/AU avviene mediante la presentazione del modello “Rdc – Com/AU” nei casi in cui, per le caratteristiche e la composizione dei nuclei familiari come risultanti dall’ISEE, le informazioni indispensabili al riconoscimento della predetta integrazione Rdc/AU o delle relative maggiorazioni non sono in possesso dell’Istituto, né sono desumibili dalle banche dati a disposizione.
Il citato modello, in particolare, produce i suoi effetti con efficacia retroattiva se presentato entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, comportando il riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate, con decorrenza dal mese di marzo del medesimo anno.

A tale riguardo, l’INPS ha precisato, però, col messaggio in oggetto, che la funzione del modello “Rdc – Com/AU” è esclusivamente l’acquisizione delle informazioni utili al riconoscimento dell’integrazione Rdc/AU e non quello di domanda di accesso al trattamento, essendo il diritto all’integrazione Rdc/AU già costituito in ragione del presupposto normativo della percezione del Rdc da parte del nucleo familiare che soddisfi i requisiti d’accesso all’AU.
Pertanto l’Istituto, sul presupposto dell’esistenza di una domanda di Rdc in pagamento nella medesima mensilità di marzo, procederà al riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate di integrazione Rdc/AU, ivi incluse le relative maggiorazioni spettanti, con decorrenza dal mese di marzo dell’anno di competenza dell’AU, indipendentemente dalla data di presentazione del modello “Rdc – Com/AU”.

Firmato il nuovo CCNL Animazione – Conflavoro

Sottoscritto, il CCNL Aziende di Animazione e Intrattenimento firmato da Conflavoro

 

Il CCNL è in vigore dall’1/6/2022 al 31/5/2025

SEZIONE ANIMATORI

Livelli

Minimi Retributivi

Minimi retributivi 01/11/2022

Minimi retributivi 01/11/2024

Minimi retributivi 01/11/2024

I € 2.440,00 € 2.464,40 € 2.501,36 € 2.538,88
I1 € 1.765,00 € 1.782,65 € 1.809,39 € 1.836,53
I2 € 1.520,00 € 1.535,20 € 1.558,23 € 1.581,60
I3 € 1.335,00 € 1.348,35 € 1.368,57 € 1.389,10
I4 € 1.160,00 € 1.171,60 € 1.189,17 € 1.207,01

L’importo del pacchetto ospitalità è ricompreso nella Paga Base.

 

SEZIONE AMMINISTRATIVI

Livelli

Minimi Retributivi

Minimi Retributivi 01/11/2022

Minimi Retributivi 01/11/2023

Minimi Retributivi 01/11/2024

Quadri* € 2.790,50 (*) € 2.818,45 (*) € 2.860,75 (*) € 2.903,70 (*)
A1 € 2.331,80 € 2.355,15 € 2.390,50 € 2.426,40
A2 € 1.874,20 € 1.892,95 € 1.921,40 € 1.950,25
A3 € 1.685,40 € 1.702,30 € 1.727,85 € 1.753,80
A4 € 1.470,00 € 1.484,75 € 1.507,05 € 1.529,70
A5 € 1.255,00 € 1.267,60 € 1.286,65 € 1.306,00

* In aggiunta indennità di quadro pari ad € 75,00 assorbibile fino a concorrenza dei trattamenti economici individuali aziendali

Contratto di reinserimento
a tempo determinato o indeterminato è applicabile ai lavoratori di prima assunzione nel settore di appartenenza dell’azienda con l’obiettivo di favorire il reinserimento lavorativo e a condizione che non abbiano già svolto le stesse mansioni, che abbiano più di 35 anni di età, e che si trovino in condizione di disoccupazione o sospensione, alla ricerca di nuova occupazione, o che abbiano cessato un’attività autonoma. Durante i primi 24 mesi, le retribuzioni ridotte rispetto livello ordinario di inquadramento saranno così determinate:

prima meta` del periodo: 85%;

seconda meta` del periodo: 90%.

Assistenza Sanità integrativa
L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un E.D.R. d’importo mensile pari ad euro 25,00 lordi.

CCNL TERZIARIO CONFCOMMERCIO: conciliazioni telematiche

 

CCNL TERZIARIO CONFCOMMERCIO: conciliazioni telematiche

Firmato il 9 giugno 2022, tra CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, l’accordo sulle modalià di svolgimento delle conciliazioni telematiche

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Confcommercio per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi prevede, all’art. 39, la comparizione spontanea ai fini della conciliazione della controversia.

Posto che già in data 30 aprile 2020, le Parti hanno sottoscritto un verbale di intesa prevedendo lo svolgimento della comparizione spontanea attraverso modalità da remoto/telematiche, per ragioni connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, in data 9 giugno 2022, le Parti, congiuntamente, hanno disposto che, in conformità alle previsioni vigenti, quanto previsto dall’art. 39 (Procedure), co. 9, del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, in particolare in riferimento alla “comparizione spontanea”, ai fini della conciliazione della controversia, gli incontri possano essere svolti, con il consenso di tutte le Parti, anche in modalità da remoto/telematica, rimanendo confermata la validità ed efficacia ai sensi degli artt. 2113, co. 4 c.c., 410 e 411 c.p.c.