Firmata ipotesi di rinnovo del CCNL Attività Minerarie

Firmata il 13 luglio 2022 l’ipotesi di rinnovo del CCNL attività minerarie, tacitamente ratificata in accordo il 30 luglio 2022 e con scadenza al 31 marzo 2025.

Con la presente ipotesi di accordo le Parti istituiscono una commissione paritetica composta da dodici membri totali che definirà le necessarie implementazioni all’attuale sistema classificatorio, e individuerà le nuove professionalità determinatesi nel processo produttivo.
I lavori della Commissione hanno individuato nuovi profili nel livello 8, Addetto cernita e Addetto alla conduzione di pala, nel livello 7, Cernitore con almeno 1 anno di esperienza e Palista con almeno 1 anno di esperienza.
L’aumento di retribuzione è definito come segue:

Livelli

Aumento dal 1 gennaio 2023

Aumento dal 1 dicembre 2023

Aumento dal 1 gennaio 2025

1S 71,67 119,44 127,41
1 69,00 115,00 122,67
2 63,33 105,56 112,59
3 55,00 91,67 97,78
4 48,33 80,56 85,93
5 45,00 75,00 80,00
6 41,67 69,44 74,07
7 38,33 63,89 68,15
8 33,33 55,56 59,26

 

La retribuzione è definita come segue:

Livelli

Minimi al 1 gennaio 2023

Minimi al 1 dicembre 2023

Minimi al 1 gennaio 2025

1S 2.886,66 3.006,10 3.133,51
1 2.845,45 2.960,45 3.083,12
2 2.634,40 2.739,96 2.852,55
3 2.344,11 2.435,78 2.533,55
4 2.126,11 2.206,67 2.292,59
5 2.008,19 2.083,19 2.163,19
6 1.893,75 1.963,19 2.037,27
7 1.775,64 1.839,53 1.907,68
8 1.635,01 1.690,57 1.749,83

Mobbing e provvedimenti disciplinari volti al discredito della dipendente

L’irrogazione da parte del datore di lavoro di numerosi provvedimenti disciplinari, volti a colpire la dipendente nella sua dignità, minandone gravemente l’autorevolezza ed il prestigio, integra l’ipotesi di mobbing (Corte di Cassazione, Ordinanza 15 luglio 2022, n. 22381).

Il principio è stato stabilito dalla Suprema Corte con la sentenza di rigetto del ricorso proposto avverso la decisione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva accolto la domanda proposta da una lavoratrice nei confronti del Ministero dell’Istruzione e condannato lo stesso al risarcimento dei danni patiti dalla docente per effetto dell’illegittima condotta, integrante un’ ipotesi di mobbing, accertata con sentenza del TAR passata in giudicato ed emessa all’esito di vari giudizi proposti per l’annullamento di diversi provvedimenti adottati a suo carico.
La Corte territoriale, in particolare, a fondamento della sentenza, aveva valorizzato, ai fini dell’accoglimento della domanda della lavoratrice, la pronunzia del TAR che aveva accertato come la stessa fosse stata vittima di mobbing, sussistente la lamentata condotta persecutoria e l’intento vessatorio unificante tutti i comportamenti lesivi.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso il MIUR, lamentando l’omesso accertamento della pretesa risarcitoria avanzata dalla lavoratrice, in quanto i giudici del gravame avevano erroneamente riconosciuto efficacia di giudicato all’accertamento compiuto sul punto dal giudice amministrativo.

La Corte di Cassazione, di contro, respingendo la doglianza del Ministero, ha posto in evidenza che i giudici di merito non avevano ritenuto formato, con riferimento alla sentenza del TAR, il giudicato sostanziale o formale sul diritto della dipendente al risarcimento del danno da mobbing, bensì si erano limitati a recepire la ricostruzione operata dal giudice amministrativo circa il rapporto di lavoro indubbiamente conflittuale intercorso tra le parti.
Ne era, pertanto, disceso il convincimento della medesima Corte d’appello circa l’illiceità della condotta posta in essere dall’amministrazione, volta a colpire la lavoratrice nella sua dignità, minandone gravemente l’autorevolezza ed il prestigio, piuttosto che a comporre il conflitto insorto nell’ambiente di lavoro, e circa la sua riconducibilità ad un’ ipotesi di mobbing.
Sulla scorta di tanto, il Supremo Collegio, condividendo le conclusioni della sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso, ritenuto sussistente il diritto al risarcimento del danno della lavoratrice in relazione al pregiudizio dalla stessa patito.

INPS: dal 25 luglio online la piattaforma per il bonus psicologo 2022

Dal 25 luglio si può presentare la richiesta sul sito dell’Inps del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia sulla base dei requisiti e delle modalità stabilite dal DM 31 maggio 2022.

Le domande per la richiesta del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” potranno essere presentate dal 25 luglio 2022 al 24 ottobre 2022. Alla scadenza saranno elaborate le graduatorie degli aventi diritto in base alle risorse disponibili. Il beneficio sarà erogato prioritariamente alle persone con Isee più basso, in base all’ordine di arrivo della domanda (Inps, comunicato 21 luglio 2022).
Per inoltrare la domanda è necessario disporre delle credenziali SPID, CIE o CNS.
La procedura è disponibile accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” raggiungibile tramite home page del sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.
In alternativa al sito web, la domanda può essere presentata tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando da rete fissa gratuitamente al numero verde 803.164 oppure da rete mobile al numero 06.164164 (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Il nuovo beneficio, destinato ai cittadini richiedenti con Isee non superiore ai 50mila euro, è volto a sostenere le spese di assistenza psicologica di coloro che, nel periodo delicato della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica