
Fornite le istruzioni operative per le le imprese residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio italiano (INAIL, circolare 8 luglio 2025, n. 43).
L’INAIL ha fornito istruzioni operative in materia di estensione delle misure agevolative previste per le navi iscritte nel Registro Internazionale (D. L. n. 144/2022 che ha modificato il D.L. n. 457/1997) ai soggetti residenti e non residenti aventi stabile organizzazione in Italia, che utilizzano navi adibite esclusivamente ad attività commerciali internazionali iscritte nei registri degli stati dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo.
In particolare, dal punto di vista normativo, a seguito delle modifiche introdotte dal D. L. n. 144/2022 al D.L. n. 457/1997, le imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato che utilizzano navi iscritte in uno dei registri degli Stati dell’UE o del SEE ovvero battenti bandiera di Stati dell’UE o dello SEE adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimiliate elencate all’articolo 1, comma 1 del citato D.L. n. 457/1997 possono beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive previste per le navi iscritte nel Registro Internazionale italiano.
Tali agevolazioni comprendono l’esonero dal versamento dei premi assicurativi per i marittimi comunitari a condizione che vi sia la sussistenza dell’obbligo di versamento dei premi assicurativi a carico dell’armatore, nel rispetto dei limiti stabiliti dagli orientamenti sui trasporti marittimi.
Le imprese in possesso dei requisiti, una volta ottenuta l’autorizzazione all’annotazione nell’elenco delle navi iscritte nei Registri degli stati UE/SEE ovvero battenti bandiera degli Stati UE/SEE istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per usufruire dell’agevolazione devono:
– presentare regolare denuncia di iscrizione all’INAIL utilizzando gli appositi servizi online
– pagare alla scadenza comunicata dall’Istituto l’importo del premio di assicurazione (ratino), relativo al personale non comunitario assicurato in Italia e non soggetto a sgravio, calcolato sulla base delle informazioni comunicate con la denuncia di iscrizione e relativo al numero delle persone occupate a bordo, il loro grado o qualifica e la retribuzione che si presume sarà corrisposta a loro favore fino alla fine dell’anno;
– pagare la rata anticipata di premio per gli anni solari successivi al primo con contestuale regolazione del premio relativo al periodo precedente (autoliquidazione) entro il 16 febbraio dell’anno cui si riferisce la rata;
– comunicare, esclusivamente in modalità telematica, entro il 28 febbraio dell’anno, le retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente.
Il pagamento dei premi assicurativi deve avvenire tramite modello F24, indicando il codice ditta e il numero di riferimento fornito da Inail con il provvedimento.