CCNL Pompe Funebri: con la retribuzione di agosto nuovi minimi per il personale del settore

Stabiliti i minimi erogati nella busta paga di agosto 2025

Con l’ipotesi di accordo siglata in data 20 maggio 2025, l’Associazione datoriale Feniof e le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno stabilito nuovi importi relativi ai minimi retributivi per il personale del settore Pompe Funebri da erogare con le retribuzioni di:
agosto 2025;
– agosto 2026;
– settembre 2027;
– ottobre 2028. 

 

L’accordo disciplina i rapporti di lavoro tra le imprese esercenti l’attività funebre – che ricomprende il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di articoli funebri e il trasporto funebre, in occasione di un decesso – e tutto il personale dipendente. Di seguito, i minimi corrisposti con la busta paga di agosto 2025.

Livelli Paga Base Contingenza + EDR Importo totale
1 1.715,45 538,76 2.254,21
2 1.439,22 532,52 1.971,74
3 1.241,98 528,15 1.770,13
4S 1.183,33 525,93 1.709,26
4 1.114,32 525,88 1.640,20
5 986,14 523,13 1.509,27

Assegno di inclusione: le istruzioni per il rinnovo

Fornite le indicazioni per i servizi sociali per la gestione delle richieste provenienti dai nuclei che per primi hanno fatto domanda di accesso all’ADI (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 19 agosto 2025).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica di aver fornito, mediante la recente nota n.10558/2025, alcune istruzioni operative per la gestione delle richieste di rinnovo provenienti dai nuclei che per primi hanno fatto domanda di accesso all’Assegno di inclusione (ADI) tra dicembre 2023 e gennaio 2024 e che hanno pertanto percepito fino a giugno 2025 i pagamenti relativi alle 18 mensilità.

Nella nota vengono fornite indicazioni sulle modalità per la richiesta di rinnovo e sulla sottoscrizione dei Patti di attivazione digitale del nucleo, come previsto nel messaggio INPS n. 2052/2025. Vengono inoltre approfondite le modalità e tempistiche sia relative al primo incontro, successivo all’accoglimento della domanda di rinnovo, sia in relazione alla certificazione di svantaggio.

La nota inoltre sintetizza le nuove funzionalità di GePI, già rilasciate o in via di rilascio, predisposte per permettere agli operatori di individuare e gestire facilmente le domande di rinnovo dei nuclei familiari che hanno già in carico e le eventuali variazioni delle loro condizioni.

Inoltre, la nota rammenta che il D.L. n. 92/2025, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 113/2025, ha previsto all’articolo 10-ter l’erogazione, in via eccezionale per il 2025, di un contributo straordinario aggiuntivo, finalizzato a garantire continuità nell’erogazione del beneficio a fronte del mese di sospensione previsto dalla normativa vigente, riconosciuto ai nuclei beneficiari dell’ADI interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dopo un periodo di fruizione di 18 mesi.

ADI: pagamento del contributo straordinario aggiuntivo

L’INPS rende noti i termini di pagamento del contributo straordinario aggiuntivo relativamente alle domande di rinnovo dell’Assegno di inclusione presentate successivamente al mese di luglio 2025 (INPS, messaggio 8 agosto 2025, n. 2458).

L’articolo 10-ter, comma 1, del D.L. n. 92/2025, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 113/2025 a decorrere dal 6 agosto 2025, riconosce in via eccezionale per l’anno 2025, al fine di rafforzare le misure di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, ai nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dell’Assegno di inclusione dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi, un contributo straordinario aggiuntivo dell’Assegno di inclusione.

 

Ai nuclei familiari che hanno presentato domanda per il rinnovo dell’Assegno di inclusione, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti a legislazione vigente, spetta, dunque, un contributo straordinario aggiuntivo pari all’importo della prima mensilità di rinnovo, comunque non superiore a 500 euro.

Ove spettante, il contributo straordinario aggiuntivo è erogato con la prima mensilità di rinnovo dell’Assegno di inclusione e comunque entro il mese di dicembre.

 

Come precisato nel messaggio n. 2052/2025, per le domande di rinnovo presentate nel mese di luglio 2025, in caso di esito positivo dell’istruttoria, i primi pagamenti sono stati disposti dal 14
agosto 2025.

 

L’INPS, nel messaggio in oggetto, rende noto che, per le domande di rinnovo presentate successivamente al mese di luglio 2025, il contributo straordinario sarà erogato contestualmente alla prima mensilità del beneficio dell’ADI e, comunque, non oltre il mese di dicembre 2025.

 

All’interno del gestionale della prestazione ADI, il contributo straordinario aggiuntivo sarà identificato con la seguente motivazione: “Contributo straordinario aggiuntivo ai sensi dell’art. 10-ter del DL n. 92/2025”.