INPS: Dismissione del “Cassetto Previdenziale”

L’Inps, con il messaggio n. 771 del 16 febbraio 2022, comunica la dismissione del “Cassetto Previdenziale” a far data dal 1° marzo 2022

L’Inps con il presente messaggio, comunica la dismissione del “Cassetto Previdenziale” a decorrere dal 1° marzo 2022.
Il “Nuovo Cassetto Previdenziale del Contribuente”, che si presenta con una nuova veste grafica, permette la verifica delle principali informazioni sulla posizione contributiva consentendo una ricerca in successione di diversi elementi di interesse, evidenziati su singole finestre, nonché la stampa dell’intero fascicolo (con la raccolta di tutte le caratteristiche aziendali rinvenibili nei vari archivi disponibili dell’Istituto).
Il menu viene creato dinamicamente in base alla profilazione dell’utente connesso e alla tipologia della posizione contributiva.
Per consentire un graduale passaggio al “Nuovo Cassetto Previdenziale del Contribuente”, è rimasto operativo anche il “Cassetto Previdenziale”, il quale, tuttavia, non è stato oggetto delle nuove implementazioni.
Si segnala che il manuale utente del “Nuovo Cassetto Previdenziale del Contribuente” è consultabile tramite l’apposito collegamento all’”HELP”, disponibile sul menu principale.

Lavoratori dello spettacolo: pronte le modalità di estensione dell’obbligo assicurativo

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto 22 gennaio 2022, ha definito le modalità di attuazione dell’estensione dal 1° gennaio 2022, ai sensi art. 66, co. 4, D.L. n. 73/2021, conv. con modif., dalla L. n. 106/2021, dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.

I soggetti assicurati sono i lavoratori autonomi obbligatoriamente iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 708/1947) e sono tenuti al versamento all’Inail del premio assicurativo, in base al tasso di rischio corrispondente alle attività previste dalle Tariffe Inail in vigore, i committenti e le imprese presso cui gli iscritti prestano la loro opera.

In particolare, il premio assicurativo deve essere versato:

– con riferimento alle attività retribuite di insegnamento o di formazione, dagli enti accreditati o dalle amministrazioni pubbliche che organizzano le medesime attività di insegnamento e formazione;

– con riferimento alle attività remunerate di carattere promozionale, dai soggetti pubblici o privati nei cui confronti le stesse vengono espletate;

– per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali, dai committenti che ne utilizzano le prestazioni.

Per i lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo si assume come retribuzione imponibile per il calcolo del premio assicurativo l’ammontare dei compensi corrisposti nell’anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

In sede di prima applicazione dell’obbligo assicurativo, i soggetti assicuranti:

– che non sono titolari di posizioni assicurative attive all’Inail e che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo, devono presentare la denuncia di iscrizione con l’apposito servizio online entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023;

– titolari di posizioni assicurative attive e che si avvalgano alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo, qualora nella medesima posizione assicurativa non sia presente il rischio assicurato derivante dall’estensione dal 1° gennaio 2022 dell’assicurazione ai predetti lavoratori, devono presentare la denuncia di variazione con l’apposito servizio online entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, indicando nella denuncia i compensi che presumono di corrispondere nel 2022 e nel 2023.

I soggetti assicuranti che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo e che alla medesima data sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai predetti lavoratori, devono versare i premi assicurativi dovuti per il 2022 con l’autoliquidazione 2022/2023, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 28 febbraio 2023, i compensi corrisposti nel 2022 ai lavoratori autonomi, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2022 ai lavoratori subordinati e assimilati assicurati alla medesima voce di tariffa.

Corso gratuito per potare le vigne del veronese

L’Ente bilaterale per l’Agricoltura Veronese (Agribi), ha previsto un corso gratuito rivolto ai disoccupati, per potare le vigne.

Le aziende agricole cercano sempre di più lavoratori esperti, in grado di svolgere attività che richiedono precisione, consapevolezza e conoscenza delle principali tecniche di base. È sempre più difficile, però, trovare operai specializzati nei campi come potatori, trattoristi e manutentori del verde. Da questo assunto parte l’iniziativa di Agribi, ente bilaterale per l’agricoltura veronese, che ha pensato di organizzare un corso gratuito di formazione per disoccupati in agricoltura mirato ad apprendere la potatura della vite, un’operazione fondamentale per la gestione del vigneto dal momento che pone le basi per la produzione futura e la capacità della vite di rigenerarsi. Il corso, che partirà il 17 febbraio, si svolgerà in nove giornate, con 32 ore di formazione in aula e 40 ore di formazione pratica in campo nelle aziende agricole ospitanti. Saranno affrontati temi inerenti alla specifica mansione del potatore, come i principi generali di viticoltura e allevamento della vite e le principali tecniche di potatura, ma anche le questioni relative alla sicurezza e al contratto di lavoro.

Questo corso prevede la possibilità di usufruire di un buono pasto giornaliero pari a 8 euro e del servizio di trasporto gratuito per raggiungere le aziende ospitanti.