Gli immobili della società semplice sono esclusi dall’agevolazione prima casa

L’agevolazione prima casa è esclusa per i soci della società semplice che utilizzano come abitazione principale l’immobile della società (Corte di Cassazione – ordinanza 08 giugno 2022, n. 18554).

A riguardo, giova subito rammentare che i giudici della Corte hanno già avuto modo di chiarire che i destinatari dell’agevolazione prima casa sono le persone fisiche e non le persone giuridiche e non è prevista alcuna applicazione analogica dell’agevolazione in commento.

Infatti, la società, sia pure semplice, costituisce un soggetto autonomo e diverso dalle singole persone fisiche che la costituiscono.

Nella fattispecie in commento, la società semplice è proprietaria di una tettoia e di un’abitazione e pertanto, gli immobili sono alla stessa intestati e dall’atto costitutivo emerge che l’acquisto di immobili è una delle finalità della società e che per raggiungere tale scopo, essa può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, necessarie o utili per il conseguimento dell’oggetto sociale.

I soci sono titolari solo di una quota ideale, e non sono titolari diritti reali sull’immobile della società utilizzato come abitazione principale; in tal caso, è irrilevante che i soci abbiano trasferito la propria residenza nello stesso e che lo utilizzino come abitazione del proprio nucleo familiare.

Ai fini dell’esclusione dell’agevolazione prima casa è determinante la circostanza che la società semplice, è un soggetto giuridico diverso dai soci, creato con specifiche finalità, mentre il regime agevolativo impone che il beneficio sia concesso a persone fisiche, proprietarie di immobili o titolari di diritti reali, che utilizzano il bene con le finalità peculiari indicate dalla norma.

Linee guida in materia di raccolta fondi degli ETS

Adozione delle Linee guida in materia di raccolta fondi degli Enti del Terzo settore ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice del Terzo settore (Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Decreto 13 giugno 2022).

Le Linee guida offrono agli Enti del Terzo Settore (ETS) uno strumento di orientamento nella realizzazione dell’attività di raccolta fondi, contribuendo in tal modo a migliorare il rapporto di fiducia tra cittadini ed Enti stessi.
Le Linee guida si configurano come un documento “aperto”, in grado di sviluppare gli spunti di riflessione che dovessero emergere dalla raccolta ed elaborazione di buone prassi da parte dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attività di raccolta fondi. Sono inoltre rivolte a tutti gli Enti del Terzo Settore, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dimensione, missione, attività e classificazione e intendono conformare l’attività di raccolta fondi ai principi di verità, trasparenza e correttezza, richiamati espressamente dall’art. 7 del Codice. Infatti, la norma prevede che gli ETS possano realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti. La modalità di raccolta potrà essere sia privata (indirizzata al singolo potenziale donatore) sia pubblica e in caso di sollecitazione rivolta al pubblico, gli ETS dovranno attenersi al rispetto dei principi esplicitati nelle Linee guida.
Quanto alle tecniche della racconta fondi, le Linee Guida delineano un quadro di massima, non esaustivo né cogente, mediante cui procedere alla raccolta fondi:
– il Direct mail;
– il Telemarketing;
– il face-to-face;
– il Direct response television;
– eventi, anche di piazza;
– il merchandising;
– i salvadanai;
– tramite imprese for profit;
– attività di sostegno a distanza;
– i lasciti testamentari;
– numerazioni solidali;
– donazioni online.
Va infine segnalato, che il Codice del Terzo Settore prevede per gli ETS che ricorrono all’attività di raccolta fondi precisi obblighi di rendicontazione, diretti a tutelare la fede pubblica, garantire trasparenza alle attività e consentire agli organi competenti la vigilanza.

Bonus imprese a forte consumo di gas naturale: in arrivo il codice tributo

Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 13 giugno 2022, n. 28/E)

É stato previsto il riconoscimento a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, alle condizioni e nei termini ivi indicati. (art. 15.1, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25).
Il suddetto credito d’imposta, entro la data del 31 dicembre 2022, è utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduto solo per intero a terzi.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
– “6966” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del decretolegge 27 gennaio 2022, n. 4”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Si ricorda che per la fruizione dell’analogo credito d’imposta riferito al secondo trimestre 2022 deve essere utilizzato il codice tributo “6962”.