Fisco: IVA ridotta su cessione gas dispositivi medici

Fornite precisazioni circa il trattamento fiscale applicabile alla cessione dei gas dispositivi medici ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto (Agenzia delle entrate – Risposta 27 settembre 2022, n. 474).

Nel caso di specie, la società formula un quesito di carattere interpretativo in ordine al trattamento fiscale applicabile, ai fini IVA, alle cessioni di ” gas dispositivi medici” (Azoto liquido DM; Carbonio diossido DM; Miscele di gas DM; Argon DM) prodotti e distribuiti dalla stessa istante e, in particolare, alla riconducibilità di detti prodotti tra i “gas per uso terapeutico” soggetti ad IVA con applicazione dell’aliquota del 4 per cento di cui al n. 32) della Tabella A, Parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 (Decreto IVA).
Al riguardo, l’Agenzia fa presente che con la risoluzione n. 55/E del 22 giugno 2010, ha avuto modo di precisare che i “gas medicinali” rientranti nella categoria dei medicinali ai sensi del decreto legislativo n. 219 del 2006 sono da considerarsi ” gas per uso terapeutico” cui si applica l’aliquota IVA ridotta al 4 per cento.
È il caso di evidenziare che gli elementi istruttori di carattere tecnico, posti alla base di siffatta assimilazione, sono stati forniti dall’Agenzia Italiana del Farmaco (i.e. AIFA), interpellata, illo tempore, dalla scrivente in qualità di autorità competente in materia.
Quanto ai “gas dispositivi medici” oggetto dell’istanza in trattazione, la qualificazione degli stessi nell’ambito della categoria dei gas di cui al n. 32) della Tabella A, Parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, comporta una verifica circa la natura/finalità terapeutica degli stessi da effettuarsi sulla base di accertamenti tecnici che, in quanto tali, esulano dalle competenze della scrivente.
In particolare, l’assimilazione, per natura e finalità d’uso, dei gas dispositivi medici ai “gas medicinali” (i.e. gas per uso terapeutico) implica una verifica di elementi fattuali e di carattere tecnico non di competenza dell’amministrazione finanziaria che non può essere esperita in sede di risposta ad istanza di interpello. Pertanto, qualora la riconducibilità dei gas dispositivi medici oggetto dell’istanza ai gas terapeutici contemplati al più volte citato n. 32) della Tabella A parte II del decreto IVA risulti suffragata da adeguati elementi tecnici, la società potrà applicare l’aliquota del 4 per cento prevista dalla menzionata norma.

Superamento barriere architettoniche: detrazione d’imposta per le spese sostenute

28 SETT 2022 Detrazione d’imposta del 75 per cento delle spese sostenute nel 2022 per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche da parte di un soggetto IRES (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 27 settembre 2022, n. 475)

Nella fattispecie esaminata dall’Amministrazione finanziaria la S.P.A. istante chiede chiarimenti sulla detrazione d’imposta riguardante gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, di cui all’articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio), introdotto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022).
La Società rappresenta di detenere, in virtù di un contratto di locazione, un immobile posto all’interno di fondi ad uso commerciale, nel quale esercita la sua attività caratteristica di commercio al minuto e all’ingrosso.
Nell’ambito del miglioramento dell’accessibilità ai locali commerciali in uso, la Società afferma di voler effettuare un intervento rientrante nel disposto dell’articolo 119-ter del decreto rilancio, che prevede una detrazione fiscale del 75% per le spese documentate e sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento ed all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti; in particolare, la Società dichiara che l’intervento rientra nelle previsioni della lettera a) del comma 2 del predetto articolo 119-ter.
Ciò posto, l’Istante chiede se la detrazione di cui all’articolo 119-ter del decreto rilancio possa spettare anche ai soggetti IRES; in caso affermativo, chiede inoltre di poter optare per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 121.
In base a quanto sopra rappresentato, in conclusione nel caso in esame l’Istante (soggetto IRES), nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma in esame (la cui verifica, come detto, esula dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di interpello), potrà fruire della detrazione prevista dall’articolo 119-ter del decreto rilancio per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.
In relazione a tali spese l’Istante potrà, altresì, avvalersi delle disposizioni previste dall’articolo 121 del decreto rilancio, ai sensi del quale potrà optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, per le summenzionate modalità alternative della cessione o dello sconto.

Tasso per le agevolazioni in favore delle imprese

27 SETT 2022 Fissato il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione (MISE – Decreto 22 settembre 2022)

Il Mise ha approvato il decreto in oggetto che fissa il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.
A decorrere dal 1° ottobre 2022, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari al 2,03%.