Atto costitutivo Srl e Srl semplificata in videoconferenza

4 OTT 2022 Nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2022, n. 247 è stato pubblicato il decreto 26 luglio 2022, n. 155 del Ministero dello sviluppo economico recante il regolamento in materia di definizione dei modelli degli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, in attuazione dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183.

Ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183, l’atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro può essere ricevuto dal notaio, per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse, mediante l’utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato.
Gli atti costitutivi possono essere redatti utilizzando i modelli standard.
Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo presso l’ufficio del registro delle imprese competente.

Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti

In gazzetta ufficiale disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti (DECRETO-LEGGE 20 ottobre 2022, n. 153)

In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 4 novembre 2022 e fino al 18 novembre 2022:
a) le aliquote di accisa, di cui all’allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
b) l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
In dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, indicata alla lettera a), numero 2), l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 4 novembre 2022 e fino al 18 novembre 2022.
Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all’articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25, trasmettono, entro il 28 novembre 2022, all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all’articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l’utilizzo dei modelli di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui alla lettera a) sopra indicata, usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 18 novembre 2022. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell’applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa stabilita alla lettera a), venga disposta la proroga dell’applicazione delle aliquote come rideterminate dalla medesima lettera a).
Nel caso in cui non venga disposta la proroga, per la mancata comunicazione delle giacenze trova applicazione la sanzione prevista dall’articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995.
La medesima sanzione è applicata per l’invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.
Il decreto in oggetto è entrato in vigore il 22 ottobre 2022.

Onlus: escluso il bonus beni strumentali per le attività solidali

La Onlus per gli acquisti di beni strumentali nuovi, nell’ambito delle attività di accoglienza di cittadini stranieri e di minori tolti alle famiglie di origine, non può avvalersi del credito d’imposta per beni strumentali nuovi, trattandosi di attività svolte nell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale (Agenzia Entrate – risposta 21 ottobre 2022 n. 522).

L’art. 1, co. da 184 a 197, L. n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), ha ridefinito la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Nazionale Impresa 4.0, mediante l’introduzione di un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi, in sostituzione delle previgenti disposizioni riguardanti il c.d. “super ammortamento” e il c.d.”iper ammortamento”.

Successivamente, l’art. 1, co. da 1051 a 1063, L. n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha riformulato la disciplina agevolativa in oggetto confermandone la struttura fondamentale ma con alcune novità (il perimetro di applicazione viene esteso anche ai beni immateriali generici; è stata potenziata l’entità del bonus tramite innalzamento delle aliquote agevolative; sono aumentati i limiti massimi delle spese ammissibili; sono stati modificati i tempi di fruizione del credito.

Detto questo, in relazione al caso di specie, il comma 1051 dell’art. 1 della cit. Legge n. 178/2020 prevede che a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

L’ambito soggettivo delineato dalla disposizione normativa in commento ricomprende, anche “gli enti non commerciali, con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata”.

Pertanto, nel caso in esame, la Onlus può fruire dell’agevolazione in oggetto, se le attività per cui sono acquistati i “beni strumentali nuovi” agevolabili, si qualificano, ai fini fiscali, quali attività aventi natura commerciale.