Fondo Espero: nuova procedura di adesione 

Dal 1° ottobre adesione al Fondo con consenso informato o silenzio-assenso, considerazioni sindacali

Dal 1° ottobre è prevista la nuova procedura di adesione al Fondo Espero del personale delle istituzioni Afam, che introduce il principio del consenso informato ed il meccanismo del silenzio-assenso.La nuova procedura interessa tutto il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo assunto dopo il 1° gennaio 2019. A tutti i lavoratori, l’istituzione Afam, tra il 10 ottobre 2025 e il 20 ottobre 2025, invierà un’informativa relativa all’adesione; ai neo assunti la detta informativa sarà consegnata contestualmente all’assunzione.

Ai lavoratori che aderiscono in modo esplicito al Fondo prima della ricezione dell’informativa è precluso il ricorso al diritto di recesso tramite silenzio-assenso.

Il lavoratore, dalla notifica di ricezione, ha 9 mesi di tempo per manifestare la propria volontà secondo le seguenti modalità:

– può aderire in modo esplicito, iscrivendosi online sul sito del Fondo Espero;

– può non aderire, comunicando la propria volontà con apposito modulo;

– può restare inerte e attraverso il meccanismo del silenzio-assenso, scaduti i 9 mesi, il lavoratore viene iscritto d’ufficio al Fondo.

I lavoratori iscritti per silenzio-assenso verranno informati dal Fondo, dell’avvenuta iscrizione, entro il 10 del mese successivo allo scadere dei 9 mesi ed avranno 30 giorni di tempo per esercitare il diritto di recesso.

Le Organizzazione sindacale Flc-Cgil ha espresso valutazione positiva sull’iniziativa in quanto rafforza la previdenza complementare contrattuale ed organizzerà un incontro online di approfondimento sul tema il 23 ottobre 2025 dalle ore 18:00 alle ore 19:30.

La Sigla sindacale auspica, nello stesso tempo, l’apertura di un confronto per un piano straordinario di assunzioni per il personale amministrativo Afam, a fronte del maggiore carico di lavoro.

Cassa Edile Varese: contributo asilo nido per i lavoratori iscritti

Il 31 ottobre scade il termine per richiedere il bonus asilo nido di 1.000,00 euro

La Cassa Edile di Varese prevede l’erogazione in favore di tutti i lavoratori iscritti di un contributo per coprire il costo della retta per l’asilo nido frequentato dai loro figli o soggetti equiparati.

Viene concesso un contributo per un importo massimo di 1.000,00 euro annui per ciascun figlio, fino a concorrenza di quanto effettivamente pagato dal lavoratore.

Per poter accedere a questa prestazione, il lavoratore deve rispettare i seguenti requisiti di anzianità di servizio:

600 ore di lavoro effettivo nel semestre precedente la domanda;

1200 ore di lavoro effettivo nei 2 semestri precedenti la domanda.

La domanda per il contributo deve essere presentata alla Cassa Edile entro e non oltre il 31 ottobre 2025, facendo riferimento all’anno di frequenza.

La suddetta domanda deve essere corredata dal documento attestante lo stato di famiglia e dall’attestato di frequenza rilasciato dall’asilo nido, con l’indicazione esplicita dell’ammontare delle rette.

Chiarimenti dalle Entrate sulla restituzione dell’IVA non dovuta

Arrivano chiarimenti dall’Agenzia delle entrate italiana riguardo alla restituzione dell’IVA non dovuta, ai sensi dell’articolo 30-ter del Decreto IVA (Agenzia delle entrate, risoluzione 3 ottobre 2025. n. 50).

La risoluzione fornisce chiarimenti richiesti in merito all’applicazione dell’articolo 30-ter, in particolare riguardo al caso di applicazione di un’IVA non dovuta a una cessione di beni o a una prestazione di servizi che sia stata accertata in via definitiva dagli uffici dell’Agenzia delle entrate.

L’articolo 30-ter del decreto IVA, introdotto dall’articolo 8 della Legge n. 167/2017″), definisce l’attuale sistema per il recupero dell’IVA indebitamente versata.
Il comma 1 consente al soggetto passivo di presentare la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni. Tale termine decorre dalla data del versamento dell’imposta o, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
Il comma 2 disciplina il caso in cui l’applicazione di un’imposta non dovuta sia stata accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria. In questa ipotesi, il cedente o prestatore (il soggetto che ha emesso la fattura) può presentare la domanda di restituzione entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa.
Tale disciplina del rimborso, in linea con il principio della neutralità dell’imposta, garantisce al cedente/prestatore la possibilità di ottenere il rimborso dell’imposta originariamente versata all’erario.

 

La suddetta possibilità è espressamente subordinata a due condizioni:

  • l’avvenuta restituzione al cessionario/committente dell’imposta indebitamente addebitata in fattura;
  • il cessionario/committente deve aver precedentemente restituito tale imposta all’erario a seguito di un accertamento definitivo.

Le norme relative al rimborso devono essere lette congiuntamente al comma 3 dell’articolo 30-ter, il quale prevede che la restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

Così, spiega l’Agenzia, se a seguito dell’attività di controllo da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate il rapporto contrattuale tra le parti venga riqualificato e conseguentemente escluso il diritto alla detrazione dell’IVA collegata alle prestazioni afferenti al contratto asseritamente ritenuto di appalto per invalidità del titolo giuridico dal quale scaturiscono, non essendo configurabile una prestazione dell’appaltatore imponibile ai fini IVA, non potrà darsi luogo ad alcuna restituzione dell’imposta.