Esonero contributivo per parità di genere: avviata la campagna di acquisizione delle domande

I datori di lavoro privati, che abbiano conseguito la certificazione entro il 31 dicembre 2024, possono presentare le richieste fino al 30 aprile 2025 (INPS, messaggio 30 dicembre 2024, n. 4479).

L’INPS ha comunicato di aver avviato la campagna di acquisizione delle domande di esonero contributivo per i datori di lavoro privati che abbiano conseguito la cosiddetta “Certificazione della parità di genere” (articolo 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006) entro il 31 dicembre 2024.

In particolare, l’articolo 5 della Legge n. 162/2021, prevede un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione in questione.
Al riguardo, l’INPS ha reso noto che i datori di lavoro privati, che abbiano conseguito la “Certificazione della parità di genere” entro il termine citato del 31 dicembre 2024, possono presentare all’INPS, fino al 30 aprile 2025, attraverso lo specifico modulo di istanza online “SGRAVIO PAR_GEN“, le richieste di riconoscimento dell’agevolazione. 

In materia di elaborazione delle istanze, va evidenziato che le domande volte al riconoscimento dell’esonero in trattazione rimarranno nello stato “trasmessa” fino alla data di elaborazione massiva, che verrà effettuata solo successivamente alla scadenza del periodo volto all’acquisizione delle richieste, ovvero il prossimo 30 aprile.

Ai fini di una corretta gestione delle richieste di esonero, l’INPS chiarisce, infine, che i datori di lavoro privati che abbiano già ricevuto l’accoglimento della domanda di esonero, nelle precedenti campagne di acquisizione delle richieste, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione.

CIPL Edilizia Industria Pesaro: siglato l’accordo di determinazione dell’EVR

 Le imprese edili riconosceranno ai propri dipendenti da gennaio a dicembre 2025 l’EVR nella misura del 4% 

Il 19 dicembre 2024 Ance Pesaro Urbino e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno verificato i parametri utili per il calcolo dell’EVR che le imprese saranno tenute ad applicare per il calcolo del suddetto elemento retributivo relativo all’anno 2025. Il CCNL di settore prevede che l’EVR venga annualmente calcolato sulla base della comparazione di quattro parametri, costituiti da:
– numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile Pesaro;
– massa salariale denunciata in Cassa Edile Pesaro;
– ore di lavoro denunciate in Cassa Edile Pesaro;
– numero di imprese iscritte alla Cassa Edile Pesaro. 
La Cassa Edile Pesaro ha messo a disposizione delle Parti i dati relativi all’anno di bilancio 1° ottobre 2023/30 settembre 2024, consentendo quindi di operare la comparazione prevista nell’Accordo integrativo del 9 novembre 2023 tra la media del triennio 2024/2023/2022 e quella del triennio 2023/2022/2021.
Sulla base di quanto sopra le Parti hanno congiuntamente verificato che tutti e quattro i parametri utili per il calcolo dell’EVR hanno fatto registrare un andamento positivo. Le imprese edili riconosceranno quindi ai propri dipendenti da gennaio a dicembre 2025 l’EVR nella misura della percentuale del 4% calcolata sui minimi tabellari previsti dal CCNL. In applicazione del contratto ogni impresa procederà al raffronto dei dati aziendali riferiti alle ore denunciate in Cassa Edile Pesaro ed al volume d’affari valido ai fini IVA negli stessi trienni presi a riferimento per il calcolo dell’EVR. Qualora entrambi i parametri risultino negativi, l’EVR non sarà riconosciuto, mentre nel caso in cui uno solo dei due parametri risulti negativo, l’impresa erogherà l’EVR nella misura del 65%; in entrambi i casi, l’impresa avrà l’onere di attivare la procedura di comunicazione ad ANCE Pesaro Urbino ed alla Cassa Edile competente territorialmente. 

CCNL Pesca Cooperative: previsti nuovi aumenti

I nuovi minimi decorrono dal 1° gennaio 2025

L’accordo del 28 giugno 2024 siglato da Agci-Agrital, Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop Agroalimentare e Fai-Cisl, Flai-cgil, Uilpesca ha previsto nuovi minimi dal 1°gennaio  per i dipendenti da cooperative esercenti attività di pesca marittima, di maricoltura, acquacoltura e vallicoltura.
Di seguito gli importi della seconda tranche di aumenti.

Livelli Parametro Retribuzione al 1° gennaio 2025
7 100 1553,67
6 109 1693,52
5 114 1771,17
4 120 1864,40
3 129 2004,22
2 140 2175,13
1 152 2361,57
Quadro 162 2516,93