CCNL CASE DI CURA ANPIT – CISAL: Accordo sull’I.V.C.

Firmato, il 13/12/2021, tra ANPIT, CIDEC, CONFIMPRENDITORI, UNICA e CISAL Terziario, CISAL, l’accordo sull’Indennità di Vacanza Contrattuale per i Lavoratori ai quali si applichi il CCNL “Case di Cura, Servizi Assistenziali e Socio Sanitari, Centri Analisi e Poliambulatori”, del 21/11/2017 e scaduto il 31/12/2020

Il CCNL Anpit-Cisal “Case di Cura, Servizi Assistenziali e Socio Sanitari, Centri Analisi e Poliambulatori” firmato il 21/11/2017 e scaduto il 31/12/2020, all’art. 27 prevede che dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di scadenza del CCNL (ovvero da aprile 2021), si dovrà riconoscere ai lavoratori l’Indennità di Vacanza Contrattuale.

Il medesimo articolo prevede che dalla decorrenza del CCNL rinnovato, l’Indennità di Vacanza Contrattuale cesserà di essere corrisposta.

Ciò posto, le Parti con la firma dell’accordo del 13/12/2021, hanno convenuto che dall’1/4/2021 ai lavoratori cui si applica il suddetto CCNL 21/11/2017, si dovrà riconoscere l’Indennità di Vacanza Contrattuale mensile di cui alla successiva Tabella, quale componente della Retribuzione Mensile Normale, espressa nel Tempo Pieno.

In caso di Tempo Parziale, l’I.V.C. dovrà essere riconosciuta al lavoratore in proporzione al suo Indice di Prestazione.

Tenuto conto che la decorrenza dell’I.V.C. è dalla mensilità di aprile 2021, con la prima retribuzione utile, al Lavoratore dovranno essere riconosciute le I.V.C. nel frattempo maturate.

Livello

P.B.N.C.M. lorda in euro

I.V.C. lorda in euro

Quadro A1 2.116,00 53,69
A2 1.840,00 55,38
A3 1.610,00 48,46
B1 1.472,00 44,31
B2 1.334,00 40,15
C1 1.196,00 36,00
C2 1.104,00 33,23
D1 1.012,00 30,46
D2 920,00 27,69
Operatore di Vendila di 1.a Categoria 1.199,97 36,12
Operatore di Vendita di 2.a Categoria 1.075,84 32,38
Operatore di Vendita di 3.a Categoria 993,08 29,89

 

Organismo agenti e mediatori: definiti i contributi da versare per il 2022

Definite le disposizioni inerenti al versamento dei contributi “2022” dovuti dagli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di Istituti di moneta elettronica o Istituti di pagamento comunitari, dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione nel registro degli operatori compro oro e dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione negli elenchi e nel registro gestiti dall’organismo (OAM – circolare nn. 38, 39 e 40/2021).

Iscritti e richiedenti l’iscrizione negli elenchi e nel registro gestiti dall’organismo

Definiti i versamenti dei contributi e delle altre somme dovute per l’anno 2022 dagli iscritti e dai richiedenti l’iscrizione negli elenchi e nel registro gestiti dall’Organismo, da parte di:
– agenti in attività finanziaria;
– agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento;
– mediatori creditizi;
– agenti in attività finanziaria altresì iscritti nell’Albo unico dei consulenti finanziari;
– agenti in attività finanziaria altresì iscritti nella Sezione A – Agenti del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI), e mediatori creditizi altresì iscritti nella Sezione B – Broker del RUI;
– soggetti esercenti l’attività di cambiavalute.

In particolare, sono tenuti al versamento dei contributi, coloro che:
– presentino istanza di iscrizione negli Elenchi a far data dal 1° gennaio 2022;
– risultano iscritti negli Elenchi alla data del 31 dicembre 2021, salvo che siano stati iscritti negli Elenchi dopo il 1° novembre 2021, effettuando i relativi versamenti, oppure presentino istanza di cancellazione dagli Elenchi entro il 28 febbraio 2022.

I richiedenti l’iscrizione nel Registro, a far data dal 1° gennaio 2022, devono versare i contributi al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione.
Invece, gli iscritti nel Registro alla data del 31 dicembre 2021 devono versare i contributi entro e non oltre il 28 febbraio 2022.

Iscritti e richiedenti l’iscrizione nel registro degli operatori compro oro

Sono tenuti al versamento dei contributi, coloro che:
– presentino istanza di iscrizione nel Registro a far data dal 1° gennaio 2022;
– risultano iscritti nel Registro alla data del 31 dicembre 2021, salvo che siano stati iscritti nel Registro dopo il 1° novembre 2021, effettuando i relativi versamenti, oppure presentino istanza di cancellazione dal Registro entro il 28 febbraio 2022.

I richiedenti l’iscrizione nel Registro, a far data dal 1° gennaio 2022, devono versare i contributi al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione.

Invece, gli iscritti nel Registro alla data del 31 dicembre 2021 devono versare i contributi entro e non oltre il 28 febbraio 2022.

Indennità di vacanza contrattuale per i dipendenti del CCNL Terziario Avanzato Anpit – Cisal

Sottoscritto un accordo per determinale l’Indennità di Vacanza Contrattuale destinata ai Lavoratori dipendenti ai quali si applichi il CCNL Terziario Avanzato Anpit – Cisal

L’art. 27 di tale CCNL prevede che dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di scadenza del CCNL (ovvero da ottobre 2021), si dovrà riconoscere ai lavoratori la seguente Indennità di Vacanza Contrattuale.
Il medesimo articolo prevede che dalla decorrenza del CCNL rinnovato l’Indennità di Vacanza Contrattuale cesserà di essere corrisposta. Nel corso del 2020, l’Emergenza Sanitaria ha ritardato la determinazione dell’I.V.C. come prevista dal CCNL. Le Parti intendono salvaguardare, anche in questo momento di difficoltà economica, l’occupazione ed il reddito dei lavoratori, riconoscendo il loro diritto all’I.V.C. anche per il periodo nel frattempo intercorso.
In caso di Tempo Parziale, l’I.V.C. dovrà essere riconosciuta al Lavoratore in proporzione al Suo Indice di Prestazione
Tenuto conto che la decorrenza dell’I.V.C. è dalla mensilità di ottobre 2021, con la prima retribuzione utile, al Lavoratore dovranno essere riconosciute le I.V.C. nel frattempo maturate.

Indennità di Vacanza Contrattuale da riconoscere dal 1/10/2021

Livello

P. B. M.N.C.M. lorda, in euro

I. V.C. lorda in euro

Dirigente 3.796,00 95,66
Quadro 2.756,00 69,45
A1 2.350,40 59,23
A2 2.100,80 52,94
B1 1.851,20 46,65
B2 1.684,80 42,46
C1 1.508,00 38,00
C2 1.352,00 34,07
D1 1.185,60 29,88
D2 1.040,00 26,21
Operatore di Vendita di 1° Categoria 1.666,08 41,99
Operatore di Vendita di 2° Categoria 1.516,32 38,21
Operatore di Vendita di 3° Categoria 1.357,20 34,20
Operatore di Vendita di 4° Categoria 1.216,80 30,66