Riordino ammortizzatori sociali: chiarimenti dell’Inps

L’Inps pubblica la circolare esplicativa con le prime indicazioni riguardanti il riordino degli ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 e dal Decreto Sostegni-ter, nonché chiarimenti in ordine all’esonero dal pagamento del contributo addizionale in favore delle aziende del settore turismo, ristorazione e intrattenimento per gli eventi di sospensione e/o riduzione dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. (Circolare 01 febbraio 2022, n. 18).

Il riordino della normativa ordinaria in materia di ammortizzatori sociali si pone nel solco delle politiche finalizzate all’allargamento della platea dei soggetti beneficiari, con un sistema di ammortizzatori sociali più inclusivo realizzato tramite il principio dell’universalismo “differenziato”.
Le modifiche riguardanti la disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, si applicano alle richieste di trattamenti in cui l’inizio della riduzione/sospensione dell’attività lavorativa si colloca dal 1° gennaio 2022 in avanti. Per le richieste aventi ad oggetto periodi plurimensili, a cavallo degli anni 2021-2022, in cui la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa sia iniziata nel corso dell’anno 2021, ancorché successivamente proseguita nel 2022 resta applicabile la disciplina previgente.

Una delle novità di rilievo riguarda l’ampliamento della platea dei beneficiari, per cui sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale (ordinaria e straordinaria), nonché delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali e dal Fondo di integrazione salariale (FIS) anche i lavoratori a domicilio e i lavoratori assunti in apprendistato qualunque sia la tipologia. Inoltre, riguardo agli apprendisti viene previsto l’accesso ad entrambe le misure di sostegno (CIGO-CIGS) e l’assoggettamento alle relative contribuzioni di finanziamento.

È ridotta da 90 a 30 giorni l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, alla data di presentazione della domanda. In ordine al calcolo dell’anzianità restano applicabili i criteri previgenti.

E’ eliminata la previsione di due massimali per fasce retributive e viene previsto un unico massimale – il più alto.

Riguardo alle modalità di erogazione dei trattamenti, in caso di richiesta di pagamento diretto delle prestazioni, viene previsto un termine specifico (entro il secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione) per l’invio all’Inps dei dati necessari per il pagamento. Il mancato rispetto del termine, determina che il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Con riferimento al computo dei dipendenti per la determinazione della “forza aziendale”, la norma recepisce le indicazioni già fornite dall’Istituto prevedendo che sono da comprendersi nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all’interno che all’esterno dell’azienda. In proposito l’Istituto ha chiarito che a decorrere dal periodo contributivo “gennaio 2022”, il contributo di finanziamento dell’ammortizzatore sociale di riferimento verrà richiesto anche ai datori di lavoro che hanno forza aziendale uguale a zero (0), ma che occupano almeno un dipendente.

In merito alla compatibilità del trattamento di integrazione con lo svolgimento di attività lavorativa viene previsto che il lavoratore, beneficiario del trattamento di integrazione salariale, che – durante il periodo di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro – svolga attività di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi, nonché di lavoro autonomo, non ha titolo al trattamento di integrazione salariale per le giornate di lavoro effettuate. Se il lavoratore svolge, invece, attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o inferiore a 6 mesi, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

La Circolare Inps n. 18/2022 affronta, poi, nel dettaglio le disposizioni specifiche riguardanti i diversi trattamenti di integrazione salariale (ordinario e straordinario) riferiti alle varie gestioni (Cassa integrazione ordinaria, Cassa integrazione straordinaria, Fondi di solidarietà bilaterali, Fondo di integrazione salariale, CISOA).

Infine, la suddetta Circolare chiarisce le modalità di applicazione dell’esonero dal contributo addizionale per le richieste di trattamenti di integrazione salariale relative ad eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa nel periodo compreso dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 in favore di datori di lavoro operanti in determinati settori (Turismo, Ristorazione, Parchi divertimenti e Parchi tematici, Stabilimenti termali, Attività ricreative e delle altre attività) appositamente individuati con i codici ATECO, previsto dal “decreto sostegni-ter”.
Per tali trattamenti si applicano le regole di tipo generale e non emergenziale. L’unica deroga è, appunto, l’esonero dal pagamento del contributo addizionale.
Ne consegue che devono essere rispettate le disposizioni riguardanti l’incidenza dei periodi richiesti sui limiti massimi complessivi e singoli dei trattamenti, il rispetto della tempistica per l’invio delle domande di accesso, l’anzianità minima di effettivo lavoro che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali nonché l’obbligo, a carico delle aziende richiedenti, di produrre una relazione tecnica dettagliata che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione. Ai fini dell’accesso ai trattamenti, la domanda deve essere trasmessa secondo le consuete modalità, rispettando i termini ordinari e indicando la causale che determina la sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, in base alla disciplina di cui al D.lgs n. 148/2015.

Domestici, contributi 2022

02 febb 2022 Si rendono noti gli importi dei contributi dovuti per i lavoratori domestici dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

Senza il contributo addizionale

RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quota CUAF (1)
Fino a € 8,25 € 7,31 € 1,46 (0,37) (2) € 1,47 (0,37) (2)
Oltre € 8,25 fino a € 10,05 € 8,25 € 1,65 (0,41) (2) € 1,66 (0,41) (2)
Oltre € 10,05 € 10,05 € 2,01 (0,50) (2) € 2,02 (0,50) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali € 5,32 € 1,06 (0,27) (2) € 1,07 (0,27) (2)

Comprensivo del contributo addizionale da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

RETRIBUZIONE ORARIA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva Convenzionale Comprensivo quota CUAF Senza quota CUAF (1)
Fino a € 8,25 € 7,31 € 1,56 (0,37) (2) € 1,57 (0,37) (2)
Oltre € 8,25 fino a € 10,05 € 8,25 € 1,76 (0,41) (2) € 1,77 (0,41) (2)
Oltre € 10,05 € 10,05 € 2,15 (0,50) (2) € 2,16 (0,50) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali € 5,32 € 1,14 (0,27) (2) € 1,14 (0,27) (2)

Coefficienti di ripartizione dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022

Senza il contributo addizionale

GESTIONE LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF
ALIQUOTE COEFFICIENTI ALIQUOTE COEFFICIENTI
F.P.L.D. 17,4275% 0,815608 17,4275% 0,811053
AspI 1,0300% 0,048204 1,1500% 0,053519
C.U.A.F. 0,0000% 0,000000
MATERNITÀ 0,0000% 0,000000 0,0000% 0,000000
INAIL 1,31% 0,061308 1,31% 0,060966
Fondo garanzia tratt. fine rapporto 0,20% 0,009360 0,20% 0,065154
TOTALE 21,3675% 1,000000 21,4875% 1,000000

Comprensivo del contributo addizionale, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

GESTIONE LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF
ALIQUOTE COEFFICIENTI ALIQUOTE COEFFICIENTI
F.P.L.D. 17,4275% 0,872793 17,4275% 0,867579
AspI 1,0300% 0,051584 1,1500% 0,057250
C.U.A.F. 0,0000% 0,000000
MATERNITÀ 0,0000% 0,000000 0,0000% 0,000000
INAIL 1,31% 0,065607 1,31% 0,065212
Fondo garanzia tratt. fine rapporto 0,20% 0,010016 0,2000% 0,009956
TOTALE 19,9675% 1,000000 20,0875% 1,000000

Dichiarazione Redditi 2022: pronti i modelli

Disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate i nuovi modelli dichiarativi 2022 con le relative istruzioni che le persone fisiche, le società e gli enti non commerciali dovranno utilizzare nella prossima stagione dichiarativa, per il periodo d’imposta 2021 (Agenzia Entrate – comunicato 31 gennaio 2022).

I nuovi modelli sono disponibili nella sezione dedicata ai modelli, sia la nuova versione Redditi 2022 per le persone fisiche, sia quelle aggiornate per gli Enti non commerciali, le Società di persone, le Società di capitali, Irap e Consolidato nazionale mondiale.

Tra le novità di quest’anno, il nuovo Modello REDDITI PF, da presentare in via telematica entro il 30 novembre, tiene conto delle nuove disposizioni introdotte per l’anno d’imposta 2021. In particolare, si va dagli adeguamenti del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione a favore dei lavoratori dipendenti al Superbonus, dal nuovo “bonus musica” per le spese relative a scuole di musica, conservatori e cori al credito d’imposta per l’installazione di sistemi di filtraggio e miglioramento qualitativo dell’acqua.
Spazio anche per il credito d’imposta per l’acquisto con Iva della prima casa, dedicato agli under 36 e agli aumenti per le detrazioni riguardanti spese veterinarie e bonus mobili sostenute nel 2021.
Tra i crediti d’imposta, inseriti nel quadro CR, spazio alle nuove codifiche per fruire dei bonus per le spese di sanificazione delle strutture extra-alberghiere e di acquisto di dispositivi di protezione e di quelli per i depuratori d’acqua e per la riduzione del consumo di contenitori in plastica. E ancora, nei quadri d’impresa è integrato il prospetto per l’applicazione della disciplina ACE, per consentire il calcolo della c.d. “ACE innovativa”, e sono recepite le novità in tema di “Patent box” con la maggiorazione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software, brevetti industriali, disegni e modelli che siano utilizzati nella propria attività.

Anche i modelli REDDITI degli enti e delle società tengono conto delle novità per l’anno d’imposta 2021. In particolare, la nuova disciplina del “Patent box” con la possibilità di utilizzare, nella determinazione del reddito d’impresa e del valore della produzione ai fini IRAP, la maggiorazione del 110%o dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli utilizzati nello svolgimento della propria attività d’impresa.
Per usufruirne è stata prevista, inoltre, nel quadro OP la revisione del prospetto per l’esercizio dell’opzione nonché nel quadro RS, una sezione per l’indicazione dei dati relativi all’opzione e il monitoraggio dei dati utili relativi ai beni oggetto della “Patent box”.
Una nuova sezione XXIV del quadro RQ è stata predisposta per i soggetti che intendono dedurre più velocemente il maggior valore imputato ad attività immateriali, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali.
È stato, inoltre, integrato il prospetto (nel quadro RS) per l’applicazione della disciplina c.d. ACE per consentire il calcolo della nuova agevolazione “ACE innovativa” che permette di determinare l’agevolazione applicando un’aliquota del 15% alla variazione in aumento del capitale proprio nel 2021 (che rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto) e per gestirne la fruizione alternativa sotto forma di credito d’imposta.
Nel quadro RU sono stati inseriti i crediti d’imposta istituiti nel 2021, tra i quali il credito per le spese di sanificazione 2021, il bonus teatro e spettacoli, il credito R&S farmaci e vaccini e quello per la ricerca biomedica, il credito per la formazione professionale di alto livello, il bonus per la riqualificazione delle strutture ricettive e il bonus per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator.