Mobbing del datore di lavoro come stalking “occupazionale”

Costituisce stalking la condotta di mobbing del datore di lavoro che ponga in essere una mirata reiterazione di plurimi atteggiamenti ostili verso il lavoratore dipendente, volti alla sua mortificazione ed isolamento nell’ambiente di lavoro – che possono essere rappresentati dall’abuso del potere disciplinare culminante in licenziamenti ritorsivi – tali da limitare la libera autodeterminazione dello stesso (Cassazione, Sentenza 05 aprile 2022, n. 12827).

La Corte di appello territoriale ha condannato per il delitto di atti persecutori il presidente di una società di servizi, titolare di una posizione di supremazia nei confronti delle persone offese, dipendenti della stessa società e svolgenti funzioni di ausiliari del traffico, il quale, tramite reiterate minacce, anche di licenziamento, e denigratorie, nonché attraverso il ripetuto recapito di ingiustificate e pretestuose contestazioni di addebito disciplinare, aveva causato negli stessi lavoratori un duraturo e perdurante stato di ansia e di paura così da costringerli ad alterare le loro abitudini di vita.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso lo stesso datore di lavoro.

La Corte di cassazione, rigettando il ricorso, ha riaffermato il principio per cui il delitto di atti persecutori si ritiene integrato dalla condotta di mobbing del datore di lavoro che ponga in essere, reiteratamente, plurimi atteggiamenti ostili verso il lavoratore dipendente, preordinati alla sua mortificazione ed isolamento nell’ambiente di lavoro – che possono concretarsi nell’abuso del potere disciplinare e giungere fino ai licenziamenti ritorsivi – tali da limitare la sua libera autodeterminazione.
La stessa Corte ha, inoltre, precisato che anche nel caso di stalking «occupazionale», come quello in esame, per la sussistenza del delitto di atti persecutori è richiesta la mera volontà di attuare reiterate condotte di minaccia e molestia, nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, mentre non occorre che tali condotte siano dirette ad un fine specifico.
Nel caso di specie il datore di lavoro ha ripetutamente minacciato i lavoratori, li ha sottoposti a pubblici rimproveri inutilmente mortificanti e ad una serie di provvedimenti disciplinari culminati anche in un licenziamento al fine di creare terrore tra i dipendenti iscritti ad una associazione sindacale.
Tali comportamenti, secondo quanto accertato dai giudici del merito, sono stati voluti e reiteratamente attuati nella consapevolezza che da essi ben poteva derivare, proprio per la loro reiterazione e per le loro modalità, uno degli eventi alternativamente previsti dall’art. 612-bis cod. pen.
Prive di rilievo sono risultate nel caso in esame le circostanze addotte dal datore, in particolare, quella di aver agito allo scopo di rendere più efficiente la società e quella che le iniziative da lui assunte nei confronti dei dipendenti erano condivise dal consiglio di amministrazione della società.
Sul punto la Suprema Corte ha, difatti, affermato che l’efficienza della società non può essere raggiunta attraverso la persecuzione e l’umiliazione dei dipendenti ed in genere mediante la commissione di delitti ai danni della persona, dovendo la tutela del lavoratore in ogni caso prevalere sugli interessi economici, e che la condivisione da parte degli altri componenti del consiglio di amministrazione della scelta di compiere atti persecutori caratterizzati anche da gravi minacce ai danni dei dipendenti non giustificherebbe l’assoluzione dell’imputato, ma, al contrario potrebbe comportare una condivisione da parte di tali soggetti della penale responsabilità per le condotte poste in essere.

Differito, al 1° luglio, il termine di presentazione delle ricevute del bonus asili nido

L’Inps fornisce precisazioni sulla proroga della scadenza per la presentazione della documentazione a supporto delle domande inviate nel 2021.

Relativamente ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, un buono di importo pari a 1.000 euro su base annua, parametrato a undici mensilità, per gli anni 2017 e 2018, elevato a 1.500 euro su base annua a decorrere dall’anno 2019. Dal 2020, il buono è comunque incrementato di 1.500 euro per i nuclei familiari con un valore ISEE, fino a 25.000 euro, e di 1.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE da 25.001 euro fino a 40.000 euro.
La domanda di contributo per il pagamento delle rette del nido deve essere presentata dal genitore che sostiene l’onere e deve indicare le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre, per le quali si intende ottenere il beneficio. Il contributo viene erogato dietro presentazione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette (sono esclusi dal contributo servizi integrativi come ad esempio ludoteche, spazi gioco, pre-scuola, etc.) e non potrà eccedere la spesa sostenuta.
Per le domande presentate lo scorso anno, riferite alle mensilità del 2021, il termine per la presentazione delle ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette (non allegate all’atto della domanda), è prorogato al 1° luglio 2022 (precedentemente fissato al 1° aprile 2022).
La documentazione (ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale o, per gli asili nido aziendali, attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga) deve contenere le seguenti informazioni: denominazione e Partita Iva dell’asilo nido; codice fiscale del minore; mese di riferimento; estremi del pagamento o quietanza di pagamento; nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.
Laddove tale documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa deve essere allegata ad ogni mese a cui si riferisce. Diversamente, se per lo stesso mese si è in possesso di più ricevute queste dovranno essere inviate in un unico file.
La documentazione può essere allegata tramite la procedura web “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione” (funzione Allega documenti), disponibile sul sito dell’Istituto, e da dispositivo mobile/tablet attraverso il servizio “Bonus nido” dell’App “INPS mobile” (Messaggio 8 aprile 2022, n. 1588).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA: Accordo per fornire aiuti all’Ucraina

Firmato il giorno 9/3/2022, tra AUTOSTRADE PER L’ITALIA e FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI, SLA-CISAL e UGL-VL, un accordo per raccogliere e inviare aiuti economici alla popolazione Ucraina

Tenuto conto della guerra in corso in Ucraina e della conseguente crisi umanitaria che sta riguardando i civili attualmente in fuga dalle zone interessate, le Parti concordano nell’attuare una serie di iniziative al fine di favorire gli aiuti nelle zone interessate dal conflitto.
In tal senso viene convenuto tra le parti che sarà possibile, su base volontaria, per i dipendenti del Gruppo ASPI:

– devolvere ore della propria retribuzione, alle quali l’Azienda aggiungerà analogo numero di ore;

– cedere, giornate (anche 1/2) di ferie e/o ore di permesso banca ore che saranno convertite nel corrispettivo economico. Tale valore verrà raddoppiato dall’Azienda e verrà devoluto alla Croce Rossa Italiana al fine supportare concretamente le popolazioni interessate dalla crisi umanitaria.

Inoltre, verranno riconosciute, rispetto alle attuali spettanze, ulteriori 40 ore di permesso retribuite come normali giornate di lavoro per tutto il personale che, aderendo ad iniziative riguardanti la crisi ucraina, sarà impegnato concretamente in attività di volontariato. Tali iniziative dovranno essere presentate alla Direzione Aziendale, preventivamente corredate da apposita documentazione.